STATUTO
art. 1. Denominazione, sede e durata
È costituita un’associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale denominata –“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "SENTIERI DI ARMONIA” anche abbreviato in “A.S.D. SENTIERI DI ARMONIA” affiliata ad AICS Associazione Italiana Cultura Sport .
La sede legale dell’Associazione è in OULX (TO), PIAZZA DORATO GUIDO 5.
L’Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti che temporanei per la migliore organizzazione delle attività sul territorio e per la raccolta delle domande di adesione alle singole iniziative; o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.
La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
art. 2. Scopo sociale
L’Associazione svolge le proprie attività con finalità di utilità sociale nei confronti dei propri associati e di terzi, senza alcuno scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.
È apartitica e apolitica, ed è costituita da cittadini liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.
Per realizzare le proprie finalità sociali, l’Associazione si propone di:
In particolare, l’Associazione organizza l'attività sportiva dilettantistica dello Yoga e delle discipline orientali e ha come scopo diffondere la cultura del raggiungimento del benessere psicofisico attraverso la pratica di attività motorie, ampliare la conoscenza e la pratica delle discipline educative della mente e del corpo, promuovere e diffondere la pratica dello yoga e di altre discipline orientali, di attività motorie dolci e di tutte quelle discipline psicofisiche miranti alla promozione del benessere della persona realizzato attraverso l'armonico connubio di conoscenza, meditazione, attività all'aria aperta e di ricerca artistica espressiva corporea.
A tal fine può partecipare a manifestazioni, gare, tornei, campionati, così come indire gare e manifestazioni, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzando ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport tra i giovani, i lavoratori, le famiglie, e così contribuire alla formazione psicofisica, sociale e culturale.
L’Associazione potrà estendere il proprio scopo sociale ad altre discipline sportive.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro:
art. 3. Attività sociali
L’Associazione svolge attività nel settore dello sport dilettantistico, con particolare attenzione alla promozione della pratica sportiva dello yoga e delle discipline orientali.
L’ Associazione potrà, tra l’altro, svolgere:
L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività connessa e affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.
Tra questi, a titolo meramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altro, s’indicano:
L' Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compra-vendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca sui beni sociali; la concessione di fideiussioni e altre malleverie.
Infine, in modo non prevalente e complementare alle altre attività istituzionali e a esclusivo scopo di autofinanziamento, l’associazione potrà gestire attività economiche anche di natura commerciale quali raccolte pubbliche di fondi anche mediante la vendita di servizi e beni di modico valore, nel rispetto della normativa fiscale ed i principi contabili applicabili, ivi compresa l’eventuale tenuta di una contabilità separata.
art. 4. Adesione ad enti di promozione, federazioni sportive ed organismi nazionali ed internazionali.
L'Associazione accetta tutte le disposizioni statutarie, purché non in contrasto con il presente statuto, di quelle associazioni, circoli od enti, sia nazionali che internazionali, alle quali deciderà di aggregarsi o affiliarsi per migliorare le attività istituzionali proprie e con le quali abbia finalità analoghe o complementari.
In particolare, per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali l’Associazione aderisce ad AICS, ente di promozione sportiva ed associazione di promozione sociale ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, ed avente finalità assistenziali ai sensi della legge n. 524 del 14/10/1974. Pertanto, ne adotta la tessera nazionale, ne osserva lo statuto ed i regolamenti, così come ogni altra disposizione prevista dagli organismi nazionali e periferici dell’ente medesimo.
Nel caso di svolgimento di attività sportive agonistiche, l’Associazione potrà inoltre, aderire alle federazioni nazionali sportive del CONI, in relazione alle diverse discipline sportive praticate.
art. 5. Prestazioni degli associati
L’Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali si avvale prevalentemente dell’attività volontaria dei soci, prestata in forma libera e gratuita.
L’Associazione in caso di necessità può comunque avvalersi delle prestazioni retribuite di lavoratori subordinati, parasubordinati e di lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati, secondo le norme di legge di riferimento.
art. 6. Soci
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche, enti ed associazioni, anche non riconosciute.
In particolare, all’Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, anche se minori. Per questi ultimi, la partecipazione alle attività associative dovrà essere di volta in volta autorizzata da un genitore o comunque da chi esercita la potestà genitoriale.
I soci con la domanda d’iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’Associazione, unendo alla domanda esplicita richiesta scritta che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.
art. 7. Modalità di ammissione
Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la patria potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
È compito del Presidente dell’Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo, a ciò appositamente delegato con atto deliberato dal Consiglio medesimo, valutare l’accettazione della domanda di ammissione a socio.
La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l’accettazione della domanda danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. Nel caso la domanda fosse respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l’assemblea dei soci nella sua prima convocazione.
Nel caso in cui la domanda di adesione sia presentata da soggetto non persona fisica, alla domanda deve essere allegata copia dello statuto sociale e atto deliberativo dell’organo interno che conferisce al firmatario della domanda i poteri per richiedere l’adesione all’Associazione.
La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l’anno associativo; essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di altra domanda di ammissione.
È pertanto, esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, cosi come richiesto dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs. N. 460/97.
art. 8. Diritti e doveri degli associati
Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, l’elezione degli organi direttivi, l’approvazione del bilancio.
Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative.
I soci sono tenuti:
Art. 9. Scioglimento del rapporto sociale
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione.
Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all’Associazione; danneggia l’immagine dell’Associazione con il suo comportamento sociale.
L'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica dell’Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi membri con atto motivato. Dell’esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio del socio escluso. L’esclusione ha effetto dal momento in cui il socio ne riceve comunicazione scritta.
I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento di una nuova quota d’iscrizione I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione.
Art. 10. Intrasmissibilità delle quote sociali
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5, comma 1, del D: Lgs. N. 460/97, tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall’associato non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.
Art. 11. Finanziamento dell' Associazione
Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:
Altre entrate derivanti da occasionali o continuative attività commerciali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione.
Art. 12. Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito:
Il patrimonio dell’Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.
Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione, né pretendere la propria quota.
Art. 13. Esercizio sociale
L’esercizio sociale dell’Associazione inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto. L’Assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell’esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.
Art. 14. Bilancio
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell’esercizio medesimo. Il rendiconto, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Il rendiconto deve indicare separatamente i dati dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
Art. 15. Utili e residui attivi
Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue:
- a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo o ricreativo in sintonia con gli scopi dell’Associazione, o per realizzare nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature e struttura sociali esistenti;
- al fondo di riserva.
Art. 16. Divieto di distribuzione degli utili
È fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto proventi ed utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell’Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.
Art. 17. Rappresentanza legale
La rappresentanza legale dell’Associazione spetta al Presidente, che la esercita ai sensi di legge.
Art. 18. Organi sociali
Gli organi sociali dell'associazione sono costituiti da:
l'Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente.
art. 19. L’Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.
L'Assemblea è convocata con annuncio scritto inviato ad ogni socio, anche in posta elettronica, e tramite affissione in bacheca, almeno dieci giorni prima della data convenuta. L’annuncio deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e del bilancio preventivo. Essa, inoltre, deve essere convocata entro i venti giorni successivi alla richiesta scritta di almeno un decimo (1/10) degli associati aventi diritto al voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.
L'Assemblea deve inoltre essere convocata per:
L’associazione, inoltre, può deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, quali, ad esempio:
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione, o da altro associato in Sua assenza. L'Assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
L’Assemblea deve essere riunita in seconda convocazione almeno il giorno successivo alla prima. L'Assemblea s’intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati ed aventi diritto al voto.
Ogni socio ha diritto a un voto.
Per esercitare il proprio diritto all’elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all’Associazione e non deve aver avuto, o non deve avere in corso, provvedimenti disciplinari.
Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio può ricevere due deleghe, purché il delegante sia in regola con il versamento delle quote sociali.
Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente Statuto.
Di ogni Assemblea è redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente o di chi ne fa le veci, scegliendolo tra i presenti, anche non soci.
Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi l’ha redatto, è conservato agli atti dell'Associazione e ogni socio può prenderne visione.
art. 20 Assemblea Straordinaria
La convocazione dell’Assemblea straordinaria si esegue con le modalità previste dall’art. 19.
L’Assemblea straordinaria dei soci:
Art. 21. Il Consiglio Direttivo: compiti e funzioni.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali.
In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:
Art. 22. Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ogni 4 anni, così come fissato dall’art. 19.
Esso è composto da un numero minimo di tre membri e massimo di tredici, eletti tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibili nel tempo.
Il Consiglio può attribuire ai consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto da far pervenire a ciascun consigliere, arche in modo informale, con almeno sette giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri.
Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare.
Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.
I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.
Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.
Il Consiglio Direttivo è riconfermabile nella carica.
In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica, impedimento definitivo o altro motivo di cessazione dalla carica di consigliere in numero tale da non dare luogo a decadenza dell’intero consiglio direttivo e cioè in numero inferiore alla metà più uno dei consiglieri, si procede all’integrazione del Consiglio Direttivo utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati.
Nel caso non sia possibile procedere al sistema d’integrazione del consiglio direttivo come sopra, si procederà a nuove elezioni alla prima assemblea utile. Qualora l’assemblea utile sia stata celebrata di recente e sia compromessa il funzionamento del Consiglio direttivo, dovrà essere indetta entro sessanta (60) giorni e tenuta nei successivi trenta (30) giorni l’assemblea straordinaria per le elezioni integrative.
Art. 23. Obblighi dei membri del Consiglio Direttivo
Ai sensi dell’articolo 90 della Legge n. 289/2002 è fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società od associazioni sportive svolgenti attività nell’ambito delle medesime discipline sportive praticate dall’Associazione e/o discipline sportive riconosciute dal CONI e dagli Enti di Promozione Sportiva.
Tutte le cariche sociali e gli incarichi istituzionali conferiti a membri del Consiglio Direttivo sono gratuiti, salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo ratificato dall’Assemblea.
Possono far parte del Consiglio Direttivo i soli soci regolarmente tesserati, in regola con pagamento della quota sociale, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi, che non siano stati assoggettati da parte di AICS a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
Art. 24. Il Presidente
Il Presidente, eletto dall’ Assemblea dei soci, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione.
Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti.
In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, al segretario.
Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente sono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
Art. 25. Controversie tra gli associati
Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto che non rientri nella specifica competenza degli Organi disciplinari, sarà rimessa alle norme previste nello Statuto del Coni e dell’Ente Sportivo e della Federazione Sportiva a cui l’Associazione è affiliata.
La risoluzione di ogni controversia attinente lo svolgimento dell'attività associativa che non rientri nella specifica competenza degli Organi disciplinari sarà rimessa ad un Collegio Arbitrale costituito secondo le norme di legge.
Art. 26. Scioglimento dell’associazione
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.
Art. 27. Devoluzione del patrimonio residuo
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale a carattere sportivo, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.
Art. 28. Clausola compromissoria
I soci individuali e collettivi devono accettare la giustizia associativa e quella sportiva così come disciplinate dal presente statuto e dai regolamenti a esso ispirati.
L'inosservanza delle disposizioni in materia di controversie da parte di soci individuali o collettivi comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli stessi, sino alla loro espulsione o radiazione.
Art. 29. Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia agli art. 36 e segg. del Codice Civile e, in quanto applicabili per identità di ratio, alle norme sulle associazioni riconosciute; al D. Lgs. n. 460/97e alla Legge Nazionale 7 dicembre 2000, n. 383; alla Legge Regionale 7 febbraio 2006, n.7, e alle loro successive modifiche) ; alle norme di settore attualmente vigenti.
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